Art. 16.
(Modifiche dei patti).

      1. In ogni tempo le parti stipulanti possono modificare il regime patrimoniale o le clausole del patto civile di solidarietà.
      2. Le modifiche apportate ai sensi del comma 1 devono essere sottoscritte da entrambe le parti davanti all'ufficiale dello stato civile, il quale provvede alle necessarie annotazioni sul registro previsto dall'articolo 9.
      3. Le modifiche al patto civile di solidarietà apportate ai sensi del presente articolo non producono effetto tra le parti e rispetto ai terzi finché non vengono iscritte nel registro previsto dall'articolo 9.